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PDL 3692

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3692



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, DAMIANO, SANTAGATA, BERRETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione

Presentata il 4 agosto 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — I commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno introdotto norme estremamente penalizzanti in materia pensionistica, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori della fascia di età compresa tra 55 e 65 anni che vedono allontanarsi di molto la possibilità di maturare i requisiti per l'accesso alla pensione.
      Sono note, infatti, quali e quante siano le difficoltà per la ricollocazione lavorativa delle persone con oltre 50 anni di età e a ciò si aggiunge che le imprese, soprattutto in questo periodo di crisi, tendono ad espellere dal mercato del lavoro gli occupati più anziani, in quanto rappresentano un costo del lavoro superiore e tendenzialmente risultano meno inclini ad adattarsi ai cambiamenti del ciclo produttivo ed a riqualificarsi nelle aziende in continua trasformazione. Il tasso di occupazione nella fascia compresa tra 55 e 64 anni, ha registrato un costante aumento dal 2000 al 2008, ma presenta comunque una percentuale di occupazione molto bassa, 34,4 per cento (maschi 45,5 per cento - femmine 24 per cento), secondo i dati relativi all'anno 2008 diffusi da Focus Isfol 2009. D'altronde basta verificare le
 

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offerte di lavoro dei servizi per l'impiego o delle borse lavoro consultabili via internet, per rendersi conto quanto siano rare, se non rarissime, le offerte di lavoro rivolte a persone di età superiore a 50 anni.
      In questo senso non risulta siano stati particolarmente incisivi gli ultimi provvedimenti varati dal Governo con la finanziaria 2010, che prevedono uno sconto sui contributi del 10 per cento per le imprese che assumono ultracinquantenni disoccupati o con già 35 anni di contributi maturati.
      La situazione dei giovani è altrettanto preoccupante: secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), infatti, nel nostro Paese, un giovane su due è senza lavoro ed il tasso di disoccupazione nella fascia di età tra 15 e 24 anni nello scorso mese di maggio ha raggiunto il 29,2 per cento.
      Il permanere di una situazione di grave crisi economica colpisce in maniera più drammatica proprio i giovani che hanno sempre più difficoltà a trovare lavoro, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, e con contratti a tempo determinato: il 63 per cento dei posti di lavoro persi nel 2009 ha riguardato lavoratori a termine e a progetto, in larghissima parte giovani e donne, nella fascia di età tra 18 e 29 anni, e la perdita di occupati ha raggiunto le 300.000 unità corrispondenti al 79 per cento della flessione occupazionale complessiva.
      Secondo dati elaborati da Confartigianato nel 2009 in sei regioni il tasso di disoccupazione dei giovani tra 15 e 24 anni è risultato superiore al 30 per cento: in Sardegna è al 44,7 per cento, in Sicilia al 38,5 per cento, in Basilicata al 38,3 per cento, in Campania al 38,1 per cento, in Puglia al 32,6 per cento, in Calabria al 31,8 per cento e nel Lazio al 30,6 per cento.
      Per questi motivi è opportuno quindi che vengano mantenuti i precedenti requisiti per l'accesso alla pensione e vadano finalmente portate a compimento tutte quelle opportunità, già precedentemente previste, ma da perfezionare, quali la flessibilità in uscita, la possibilità per l'accesso alla totalizzazione per tutti, riscatto e contribuzione volontaria.
      L'esecutivo, fin dal giorno del suo insediamento, aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza, in quanto non ce n'era bisogno, come hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti.
      La promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo, approvata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti e iniqui, mentre il riordino degli enti e della governance degli enti stessi è tutto teso a dare pieni poteri ai presidenti ridimensionando la presenza delle parti sociali.
      Le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma assumono carattere strutturale.
      Le finestre a scorrimento si applicano a tutti i regimi pensionistici (quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e ai regimi speciali previsti per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le Forze armate) facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta. Inoltre, viene previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, a decorrere dal 1o gennaio 2012, per le donne dipendenti del pubblico impiego, alle quali si applicano anche le finestre a scorrimento; viene previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, un aumento dell'età pensionabile di tre mesi che si applica ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e ai fini del diritto alla pensione di anzianità alle donne dipendenti pubbliche per le quali è già stato previsto l'aumento dell'età pensionabile a 65 anni, ai fini del diritto all'assegno sociale.
      Un ulteriore aumento dell'età pensionabile viene previsto a decorrere dal 1o gennaio
 

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2019 e poi successivamente ogni tre anni. L'aumento dell'età pensionabile è legato alle aspettative di vita ed è illimitato: così i giovani perderanno per sempre ogni certezza riguardo al diritto alla pensione.
      È da rilevare che l'aumento dell'età pensionabile avviene con decreto direttoriale, quindi non vi è alcuna consultazione con le parti sociali né alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento.
      L'incremento dell'età pensionabile avviene per tutti: regimi pensionistici armonizzati – fondi sostitutivi dell'AGO, INPDAP, ENPALS, IPOST, – nonché per tutti i regimi e tutte le gestioni che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano requisiti diversi rispetto a quelli previsti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i minatori, il personale militare, le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, nonché i rispettivi dirigenti.
      L'aumento dell'età pensionabile non si applica ai lavoratori per i quali il raggiungimento del limite di età fa venir meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa.
      È da rilevare che non sono state previste modifiche immediate dei coefficienti di trasformazione delle pensioni che si applicano nel sistema misto e nel sistema contributivo: visto lo slittamento delle decorrenze delle pensioni e l'aumento dell'età pensionabile, a nostro avviso, era ed è necessario determinare immediatamente i coefficienti anche per le età superiori a 65 anni. Il Governo ha invece scelto una strada diversa e, come sempre, penalizzante per i lavoratori: la rideterminazione dei coefficienti scatterà infatti solo se l'incremento, determinato a seguito dell'adeguamento triennale del requisito anagrafico di 65 anni previsto per la pensione di vecchiaia, sia tale da superare di una o di due unità il predetto valore di 65. Ciò significa che nel 2015 non ci sarà alcun adeguamento dei coefficienti, cosa che probabilmente si verificherà anche nel 2019.
      Le finestre di scorrimento si applicano anche a coloro che maturano i 40 anni di contribuzione, mentre ai lavoratori parasubordinati si applicano le finestre a scorrimento previste per i lavoratori autonomi così come per le pensioni conseguite con la totalizzazione.
      Le deroghe (preavviso, lavoratori in mobilità, titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, credito, assicurazioni) sono assolutamente limitate. Tra le deroghe non sono stati inseriti, infatti, coloro che effettuano i versamenti contributivi volontari.
      Anche per quanto riguarda il riordino degli enti e della governance degli stessi, le modifiche introdotte sono poche e non cambiano sostanzialmente il testo, che, invece, avrebbe dovuto essere stralciato per essere sottoposto al confronto con le parti sociali.
      La manovra economica appena approvata non contiene quei provvedimenti di riforma necessari ed organici per migliorare il nostro sistema previdenziale pubblico, ma ha previsto misure che hanno come unico scopo quello di fare cassa sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori.
      Non esiste più un problema di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale italiano, esiste invece un problema di sostenibilità sociale. A nostro avviso, invece, il problema è quello di garantire pensioni adeguate ai giovani e di garantire una diversa e migliore rivalutazione delle pensioni degli anziani, che consenta loro di vivere dignitosamente.
      Nello specifico l'articolo 12 che si intende modificare mantiene in vigore le vecchie regole solo per le lavoratrici e per i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) entro il 31 dicembre 2010.
      Per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1o gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso.
      La finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18
 

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mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) nonché per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati).
      La prima cosa da rilevare è che la nuova finestra mobile si applica anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.
      Nel testo infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno comunque continuare a lavorare, non traendone alcun beneficio ai fini pensionistici; questo dimostra che si tratta di una misura solo per «far cassa» in quanto non è prevista alcuna agevolazione contributiva per l'azienda. La norma, a nostro avviso, vìola i princìpi costituzionali.
      La seconda questione da rilevare è che tale disposizione peggiora le condizioni anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati): infatti nei loro confronti la precedente normativa prevedeva, in caso di sola iscrizione alla gestione separata, che si applicassero le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti. Solo se il lavoratore era iscritto anche ad un altro fondo o gestione o cassa, si applicavano le finestre previste per i lavoratori autonomi.
      La terza questione da sottolineare è che le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione; addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto alla pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti prescritti).
      La norma è molto penalizzante anche per coloro che raggiungono il diritto alla pensione con la totalizzazione. Per esempio: una lavoratrice compie 65 anni a gennaio 2011 e chiede la pensione con il cumulo dei contributi (ricordiamo che per poter ottenere la pensione di vecchiaia con la totalizzazione è necessario avere 65 anni e 20 anni di contribuzione): con la vecchia normativa, raggiungendo il diritto alla pensione solo con il cumulo dei contributi, avrebbe avuto diritto alla pensione dal 1o febbraio 2011, con l'applicazione delle nuove finestre avrà diritto alla pensione dal 1o agosto 2012. È evidente il peggioramento e non è comprensibile la motivazione.
      La decorrenza delle pensioni almeno ai superstiti e delle pensioni di inabilità ottenute con la totalizzazione non cambia rispetto alla situazione vigente (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa per la pensione ai superstiti, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda per la pensione di inabilità).
      La condizione diventa ancora più critica per i lavoratori con contribuzione mista: basta, infatti, anche un piccolissimo periodo di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi necessaria per maturare il diritto alla pensione, che si applicano le nuove finestre previste per i lavoratori autonomi, e quindi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.
      Poiché le nuove finestre si applicano a tutte le pensioni di vecchiaia, quindi anche a quelle liquidate con il sistema di calcolo contributivo, è del tutto evidente il danno che subiscono le lavoratrici ed i lavoratori interessati: andando in pensione a 66 anni se dipendenti o a 66 anni e sei mesi se autonomi e parasubordinati avranno comunque la determinazione della pensione con il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni. Inoltre, nell'attesa della finestra, le lavoratrici ed i lavoratori potrebbero anche incappare nella modifica triennale dei coefficienti che sicuramente comporterebbe una riduzione del trattamento pensionistico. A nostro avviso, quindi, dovevano immediatamente essere previsti i coefficienti di trasformazione anche per gli anni successivi al 65o, così come avrebbe dovuto essere complessivamente rivisto il meccanismo di determinazione dei coefficienti in base a quanto previsto nel protocollo sul welfare del 2007.
 

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      Al contrario la scelta del Governo è stata molto diversa e fortemente penalizzante per i lavoratori, visto che i coefficienti per gli anni successivi al 65o saranno determinati solo se l'incremento dell'età anagrafica per il diritto alle varie prestazioni avrà raggiunto o superato i 66 anni di età.
      Ricordiamo, inoltre, che nel settore privato il divieto di licenziamento è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
      In base alle modifiche apportate le nuove finestre si applicheranno a tutti i regimi pensionistici, quindi, anche alle pensioni di vecchiaia anticipate previste nell'AGO ed ai regimi speciali previsti nel settore del pubblico impiego per i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza, le Forze armate, facendo salvi soltanto i lavoratori per i quali, al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento, viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta. Ricordiamo che le finestre a scorrimento si applicano anche alle lavoratrici dipendenti del pubblico impiego per le quali è stata aumentata a 65 anni l'età pensionabile, a decorrere dal 1o gennaio 2012.
      Per il personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico (settembre, novembre), con decorrenza dalla stessa data del trattamento pensionistico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre.
      Per quanto riguarda le deroghe all'applicazione delle nuove finestre di accesso continua ad applicarsi la precedente normativa per l'accesso ai trattamenti pensionistici per:

          1. lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 risultano essere in preavviso e che maturano i requisiti previsti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

          2. i lavoratori per i quali al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta;

          3. i lavoratori, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari: collocati in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa, collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (la pensione continuerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), titolari, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni).

      La deroga relativa al preavviso appare poco comprensibile dal punto di vista della definizione della data (in luogo del 30 giugno, si sarebbe potuto fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto- legge o ancora meglio alla data del 31 dicembre 2010), infatti così come scritta, la norma sembra riferirsi soltanto ai casi di lavoratori che hanno contrattualmente periodi di preavviso superiori ai 6 mesi.
      È da rilevare che anche per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilità è stato fatto un gran pasticcio: per la mobilità ordinaria si fa infatti riferimento solo ed esclusivamente alle aree del Mezzogiorno, mentre per la prima volta si inserisce la mobilità lunga nel conteggio dei 10.000 beneficiari. Ricordiamo che la mobilità lunga è sempre stata esclusa comunque dall'applicazione delle finestre di accesso. È del tutto evidente che la norma si configura come una vera e propria lotteria: il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica, di conseguenza, molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere senza alcun sostegno

 

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economico e senza pensione per un lungo periodo di tempo.
      Per il computo dei 10.000 lavoratori, il monitoraggio è affidato all'INPS. Anche in questo caso, come già accaduto in precedenza, l'Istituto per verificare la capienza e il diritto all'applicazione delle finestre di accesso precedenti, prenderà in considerazione, non la data di presentazione della domanda di pensione, ma la data della cessazione dal lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario). Questa è l'unica questione che è stata precisata con le modifiche apportate dal Governo al testo del decreto-legge in occasione della conversione di legge.
      Da ultimo non vi è alcuna salvaguardia per coloro che sono autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi ed è la prima volta che non è stata prevista tale clausola di garanzia. Le riforme del 1992 e del 1995 e le successive modificazioni avevano sempre cristallizzato i requisiti per tutti coloro che si trovavano in possesso di autorizzazione alla prosecuzione volontaria per il versamento dei contributi. Le contraddizioni in materia pensionistica, in particolare per il pubblico impiego, dall'inizio di questa legislatura sono state comunque continue.
      Con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la maggioranza di Governo ha introdotto, non solo il collocamento obbligatorio in quiescenza dei dipendenti pubblici, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, ma anche la possibilità di uscire 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione, mentre contemporaneamente si è sostenuta la necessità di elevare l'età per il pensionamento e già si è intervenuti in tal senso considerando l'aspettativa di vita da applicarsi sia per quanto riguarda l'età pensionabile, che per il calcolo delle prestazioni pensionistiche.
      Sono numerose, inoltre, le proposte di legge dei diversi schieramenti presentate sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica per affrontare una riforma delle pensioni sia per aspetti particolari che di sistema.
      Il Ministro Brunetta rispondendo all'interrogazione a risposta scritta n. 4-04782 presentata dal primo firmatario della presente proposta di legge sul numero delle dipendenti donne cui sia stata comunicata la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ha sostenuto, in data 8 febbraio 2010: «Tuttavia, in conformità ai princìpi di trasparenza ed accessibilità a cui deve ispirarsi in ogni caso l'attività degli uffici pubblici, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione intende, anche in riscontro all'istanza dell'interrogante, avviare, presso tutte le amministrazioni pubbliche, una ricognizione delle modalità di applicazione delle suddette normative e dei relativi effetti», non sono ancora noti gli effetti dei pensionamenti coatti, si sa che sono stati costretti alla pensione uomini con 59 anni di età e adesso con l'ultima legge si costringono sessantacinquenni ad un anno in più di lavoro.
      Vale la pena ricordare che in un anno si è intervenuti tre volte con legge su questo tema: l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedeva il pensionamento coatto con 40 anni di contributi, l'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha modificato il requisito in 40 anni di anzianità effettiva di servizio e con l'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si è tornati ai 40 anni di contributi. Questo significa che, con il riscatto dei periodi di laurea, ovvero le persone che hanno iniziato a lavorare nel privato e poi nel pubblico possono/devono andare in pensione molto prima dei 60 o 65 anni. Con la manovra finanziaria che ha introdotto la previsione di un ritardo della pensione con 12 o 18 mesi di posticipo, il clima di insicurezza che si continua a produrre è dannoso e agisce negativamente su tutti i lavoratori mettendo in discussione anche la fiducia stessa nel legislatore e nelle istituzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:
      «12-bis. I lavoratori e le lavoratrici, dipendenti pubblici, privati e autonomi, al perfezionamento di 40 anni di contributi hanno diritto alla decorrenza della pensione dal mese successivo alla data della domanda.
      12-ter. I lavoratori e le lavoratrici che siano stati licenziati o abbiano perso il posto di lavoro per la chiusura dell'azienda ovvero per cause indipendenti dalla loro volontà, anche nel caso beneficino di ammortizzatori sociali, o comunque siano senza lavoro almeno da due anni e siano autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali, hanno diritto ad accedere, a domanda, al trattamento pensionistico a partire dal mese successivo al compimento dei 60 anni, se donna, 65 anni, se uomo».

      2. I commi da 12-quater a 12-sexies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.


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